
Manager Room | AMAL AMASH: Crans-Montana, quando la tragedia supera i confini e interroga il diritto
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Crans-Montana 2026 lascia innanzitutto una domanda di diritto prima ancora che di cronaca: quando una tragedia attraversa confini nazionali, competenze amministrative e ordinamenti diversi, dove si ferma la fatalità e dove inizia la responsabilità giuridica?
La sciagura impone di interrogarsi su controlli, obblighi di prevenzione, catene decisionali e tutela delle vittime in un contesto internazionale, in cui il diritto penale, civile e amministrativo si sovrappongono. È da qui che prende avvio questa intervista: dal bisogno di capire come il diritto reagisce all’eccezione, e se è davvero in grado di trasformare il disastro in giustizia.

Il suo percorso accademico e professionale si è sviluppato tra Milano, Madrid, Gerusalemme, Haifa e diverse città tedesche, riflettendo una visione globale del diritto in contesti giuridici sovranazionali.
Vanta una competenza approfondita in diritto dell’Unione Europea. La sua esperienza accademica e professionale lo rende particolarmente autorevole nei rapporti tra ordinamenti nazionali e istituzioni europee.
L’intervista
Dopo Crans-Montana, porta una prospettiva “international-minded”, pragmatica e orientata alle soluzioni, tipica del miglior legal thinking anglo-americano, rendendolo una voce autorevole sui temi del diritto e delle relazioni internazionali.
Dove finisce la responsabilità del titolare e dove inizia quella del “sistema”?
La responsabilità penale e civile del titolare (es. gestore di hotel) è diretta ed è fondata sul dovere di garantire la sicurezza (art. 2087 c.c., D.Lgs. 81/2008, normativa antincendio).
Tale responsabilità si estende anche ai soggetti della filiera (progettisti, installatori, manutentori), in base al rispettivo ruolo di garanzia e alla colpa professionale. In caso di concorso di colpa, il titolare risponde per culpa in eligendo o in vigilando, ma può esercitare azione di rivalsa nei confronti dei terzi inadempienti. La giurisprudenza italiana conferma la responsabilità solidale tra i soggetti coinvolti quando il danno deriva da una pluralità di carenze.
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La sicurezza antincendio è ancora un obbligo “umano” o sta diventando un dovere tecnologico?
È entrambe le cose. Il titolare ha un obbligo di mezzi e, in parte, di risultato: deve adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili secondo le conoscenze tecniche e tecnologiche del momento (principio della “diligenza del buon padre di famiglia” e dovere di aggiornamento).
Anche in presenza di impianti formalmente “a norma”, il mancato utilizzo di tecnologie avanzate (es. sistemi di AI predittiva) potrebbe configurare negligenza in contesti ad alto rischio, soprattutto laddove norme europee (es. regolamenti macchine, direttiva prodotti) impongano standard di sicurezza più elevati.
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Chi controlla i controllori?
In caso di malfunzionamento di un impianto certificato, le responsabilità si ripartiscono tra
- Titolare: dovere di vigilanza e manutenzione ordinaria
- Società di manutenzione: responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per negligenza
- Enti certificatori e autorità di vigilanza: responsabilità per negligenza nell’attività di controllo (Corte di Giustizia UE, C-470/03)
In contesti transnazionali, il Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act) e le norme sul conflitto di leggi (Regolamenti Roma I e Roma II) contribuiscono a individuare il diritto applicabile e il foro competente.
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Le assicurazioni coprono davvero tutto o solo quello che conviene loro?
Le polizze di RC professionale e antincendio coprono i danni a terzi e i danni materiali, ma prevedono esclusioni tipiche: dolo, negligenza grave, mancata adozione delle misure minime di sicurezza.
La giurisprudenza tende a interpretare in modo restrittivo le clausole esonerative a danno dell’assicurato; tuttavia, il titolare resta responsabile in solido qualora l’assicurazione non copra l’intero danno o sia accertata la colpa grave.
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Verso una responsabilità aumentata dall’AI: opportunità o boomerang legale?
La responsabilità assume una natura ibrida
- Gestore: risponde se ignora gli allarmi generati dall’AI senza un giustificato motivo (dovere di intervento umano)
- Fornitore tecnologico: risponde per prodotto difettoso (Direttiva 85/374/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 206/2005), anche in presenza di errori algoritmici prevedibili
In Italia non esiste ancora una disciplina specifica sull’AI, ma trovano applicazione le norme sulla responsabilità da prodotto, sulla colpa professionale e i principi del Regolamento UE sull’intelligenza artificiale (AI Act, applicabile dal 2026), che introduce obblighi di trasparenza, supervisione umana e accountability.
La giurisprudenza si sta orientando verso una responsabilità condivisa, fondata sulla ripartizione dei compiti e dei doveri di vigilanza (Tribunale di Milano, in materia di sorveglianza predittiva).
In sintesi, il diritto italiano ed europeo stanno evolvendo verso un modello di responsabilità “a rete”, nel quale titolari, fornitori tecnologici, enti di controllo e assicurazioni condividono oneri e rischi.
L’intelligenza artificiale non elimina la responsabilità umana, ma la trasforma, richiedendo maggiore competenza tecnica e una più elevata capacità di gestione dei sistemi predittivi. I contenziosi “algoritmici” sono destinati ad aumentare e richiederanno perizie tecniche specialistiche e un’interpretazione dinamica dei doveri di diligenza.
Giuliana Gagliardi
Editor-in-Chief DiPLANET.Tech

