
PEC al Registro Imprese: cosa cambia dal 31 Ottobre 2025 e chi è Escluso
Dal 31 ottobre 2025 entra in vigore l’art. 13 del D.L. 159/2025, che modifica quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 in tema di obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) al Registro delle Imprese.
La nuova normativa restringe l’obbligo solo a specifiche figure societarie, con l’obiettivo di rendere più chiaro e mirato l’utilizzo della PEC come strumento di identificazione digitale.
Chi deve comunicare la PEC al Registro delle Imprese
L’obbligo riguarda esclusivamente:
- Amministratore unico
- Amministratore delegato
- Presidente del CdA, solo in assenza dell’amministratore delegato
- Consiglieri con deleghe formali, per società di capitali, cooperative e consortili
Chi è escluso dall’obbligo
Non devono comunicare il domicilio digitale:
- SRL con organo amministrativo pluripersonale senza deleghe
- Liquidatori
- Amministratori di consorzi, contratti di rete, GEIE
- Associazioni, fondazioni, enti pubblici economici
- Aziende speciali ex TUEL
Regole aggiuntive sulla PEC dell’amministratore
La PEC personale dell’amministratore non può coincidere con quella dell’impresa, tranne nei casi in cui l’amministratore sia anche imprenditore individuale.
Scadenze e adempimenti
Le imprese già iscritte devono comunicare la PEC:
- entro il 31 dicembre 2025, oppure
- al momento del conferimento o rinnovo dell’incarico
Chi non è più soggetto all’obbligo può richiedere la cessazione della PEC registrata.
Le domande prive di domicilio digitale comportano la sospensione della pratica.
Sanzioni
La mancata comunicazione entro i termini comporta una sanzione amministrativa da 206 a 2.064 euro.
L’iscrizione o la variazione della PEC è esente da bollo e diritti, tranne nei casi in cui avvenga insieme ad altri adempimenti societari.


